Il Segnalante (ai sensi dell’art. 17, Divieto di ritorsione, del D.Lgs. n. 24/2023):
• non può subire alcuna ritorsione.
• l’onere di provare che la «ritorsione» è stata inflitta da motivati ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere (c.d. inversione dell’onere della prova);
• in caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dal Segnalante se questi dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Pagina aggiornata il 21/05/2024