La dichiarazione di nascita è obbligatoria e ha la funzione di iscrivere il neonato nel registro di stato civile e nell’anagrafe della popolazione residente.
La dichiarazione di nascita di nascita è resa:
A) Nel caso di genitori uniti in matrimonio: da uno dei due genitori o entrambi;
B) Nel caso di genitori non uniti in matrimonio: da padre e madre insieme, se entrambi vogliono riconoscere il figlio; dalla sola madre , se il padre non viene nominato; dal solo padre se la madre non vuole essere nominata
I genitori di comune accordo possono attribuire in sede di dichiarazione di nascita:
o il solo cognome paterno;
o il solo cognome materno.
o il doppio cognome, nell’ordine da essi indicato.
Per i cittadini stranieri rimane la regola di attribuzione del cognome secondo la legge dello stato di appartenenza per cittadinanza (art. 24 legge n.218/1995).